CAUZIONI E CREDITO
La normativa vigente prevede che gli esecutori di un’opera siano obbligati a stipulare alcune polizze assicurative, affinché il Direttore dei Lavori, nella sua mansione di gestore della contabilità del cantiere, possa essere in grado di valutare l’esistenza, l’adeguatezza e la correttezza delle polizze stesse.
Quali sono le polizze assicurative per l’esecutore dei lavori?
Quali sono le polizze assicurative obbligatorie a tutela di chi acquista un immobile previste dalla Legge 210/2004?
A tutt’oggi, nel mondo delle costruzioni, non è ancora stata recepita l’estrema importanza che riveste un’attenta valutazione e programmazione dei rischi da coprire legati all’attività del cantiere.
Le varie polizze assicurative, obbligatorie e non , vengono viste come ulteriori costi relativi alla contabilità di cantiere, senza recepirne invece la fondamentale importanza per tutelarsi dagli innumerevoli eventi dannosi che possono verificarsi nel periodo di costruzione di un’opera. Esse sono infatti un investimento in termini di protezione della stabilità economica dell’impresa e di tutte le risorse umane che partecipano alla realizzazione dell’opera.
La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro, tiene indenne l’Assicurato, (cioè l’Impresa esecutrice dell’opera), di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi nell’esercizio della propria attività.
La polizza copre tutto l’ambito dell’attività dell’impresa, compresi i rischi connessi con l’utilizzo di macchinari.
La polizza RCT-RCO si divide in due parti:
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), che comprende:
In polizza vengono considerati terzi anche tutti i soggetti che partecipano a diverso titolo allo svolgimento dell’attività produttiva: subappaltatori, imprese di servizi, fornitori, clienti.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali il datore di lavoro debba rispondere (per esempio i dipendenti).
La Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO)
Tiene indenne l’Assicurato (l’Azienda) di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso il prestatore d’opera per le conseguenze di un infortunio sul lavoro. L’Assicuratore si accolla le richieste avanzate dall’INAIL in caso di regresso ai sensi di legge oltre ad eventuali maggiori somme richieste dal dipendente.
In particolare la polizza copre: Il danno biologico (ovvero il danno alla “vita di relazione”) e patrimoniale non corrisposto dall’INAIL e richiesto direttamente dal dipendente. Le azioni di rivalsa esperite dagli Istituti INAIL ed INPS nei confronti del datore di lavoro, ritenuto responsabile dell’infortunio. E’ inoltre possibile estendere la copertura, con opportuna clausola aggiuntiva da concordare con l’assicuratore, anche malattie professionali, comprese quelle non previste nella tabella INAIL, ma riconosciute in quanto tali dagli enti competenti.
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